La situazione che stiamo vivendo in queste settimane è quanto di più imprevedibile si possa immaginare. Ha trasformato le nostre vite e capovolto le nostre abitudini. Ci troviamo di fronte alla necessità di stare a casa occupandoci comunque di ciò che avevamo programmato per i mesi a venire. I viaggi sono tra gli appuntamenti che avevano preso posto nelle agende di molti di noi.
E da quelle agende, ora, sono stati per lo più cancellati. Questo è il tempo delle restrizioni e delle attese, poi arriverà il momento del viaggio tanto desiderato. Non possiamo sapere con certezza quando si potrà riprendere a viaggiare ma sappiamo che sarà di nuovo possibile. Ed è questo pensiero che ci dà la forza di vivere il momento attuale: a noi operatori del settore che ci troviamo a gestire quotidianamente pratiche di annullamento e a voi viaggiatori che avete messo temporaneamente da parte la vostra vacanza.
Questi sono anche i giorni in cui occorre prendere in mano la situazione e gestirla nel miglior modo possibile. Con il Decreto Legge del 2 marzo 2020 n. 9 il Governo ha dato indicazioni a noi operatori del turismo sulla gestione delle pratiche di viaggio. In particolare nell’Art.28 si legge: «Nel caso in cui il viaggiatore eserciti il diritto di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, oppure può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del citato d.lgs. n. 79 del 2011 (entro 14 giorni dalla richiesta), oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante».
Questo decreto è attualmente l’unico a cui dobbiamo fare riferimento dal momento che non sono stati emessi altri documenti ufficiali. L’avvocato Gianluca Rossoni, docente di Diritto del Turismo, ha pubblicato su TTG Italia un articolo in cui afferma che, facendo riferimento all’art. 41, comma 4 del Codice del Turismo, si può stabilire che «sia l’agente di viaggi il soggetto in capo al quale spetti di decidere se rimborsare in denaro o mediante un voucher». Rossoni aggiunge anche che altri paesi dell’Unione Europea si stanno allineando alla normativa italiana scegliendo il voucher per l’equivalente del viaggio anziché il rimborso. La ragione è da ricercare nell’idea che tutto tornerà in equilibrio e che una volta passata l’emergenza il viaggiatore possa utilizzare il voucher, che prevede una prestazione di servizi da parte delle agenzie di viaggio, per concedersi la vacanza a cui ha dovuto rinunciare oggi ovunque decida di andare.
Stiamo vivendo una situazione complessa ma noi siamo fiduciosi in merito alla sua risoluzione. Quello che oggi occorre più di ogni altra cosa è la flessibilità da parte di tutti e la disponibilità a collaborare.
Se hai delle domande su come stiamo gestendo le pratiche cancellate, QUI puoi trovare le risposte.